Il Centro di Formazione (CdF) IRC

Che cos’è un CdF IRC?

L’Art. 1.3 del Regolamento Corsi IRC indica che il Centro di Formazione IRC “è l’elemento costituente della rete e rappresenta l’unità a contatto con il territorio”.

Qual è l’organico minimo di un Centro di Formazione (CdF) IRC?

Le indicazioni sono contenute nell’Art. 1.3.1:

  • L’organico minimo di un CdF è costituito da almeno tre (3) istruttori a pieno titolo (hanno completato il percorso formativo), sono Soci di IRC, in regola con il pagamento delle quote associative.
  • Il CdF che intende erogare i corsi di formazione dedicati esclusivamente agli operatori non sanitari (cd. Laici) deve avere nel proprio organico almeno un socio IRC in regola, che riveste il ruolo di referente sanitario e da almeno due istruttori a pieno titolo, in regola, iscritti all’Albo degli istruttori IRC.

Cosa fare per richiedere l’apertura di un CdF IRC?

Gli istruttori che intendono costituire un CdF devono inviare l’apposita richiesta alla Segreteria IRC, compilando i moduli dedicati, scaricabili dal sito IRC indicando obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  • Denominazione e descrizione giuridica (es. Azienda Ospedaliera/Sanitaria Locale, Associazione, Cooperativa, Società di persone o capitali, ecc.),
  • Recapiti del CdF (che saranno visibili al pubblico, sul sito IRC),
  • elenco istruttori, il loro percorso formativo e l’attività effettuata nei due anni precedenti,
  • il nome del Referente;
  • il nome del Rappresentante legale del Centro di formazione (a seconda della natura giuridica assunta dal centro). Esso può essere identificato anche tra persone diverse dagli istruttori che ne compongono l’organico.

A cosa serve la descrizione giuridica?

Oltre a un’attività formativa e divulgativa, il CdF svolge anche un’attività economica – anche quando questa viene erogata a titolo gratuito (ad es., attraverso tempo e attività qualificata che un volontario “regala” alla propria ODV). Una struttura definita del CdF rende trasparente la sua attività e permette agli interlocutori e al pubblico di individuarlo chiaramente tra gli operatori del settore. Un’attività organizzata e condotta da più persone si deve qualificare verso i terzi in modo chiaro e inequivocabile. Ciò non significa che i soci/istruttori IRC, interessati a richiedere l’apertura di un CdF debbano per forza costituirsi in un ente o società. L’attività formativa aziendale (ASL, USL, AO) verrà organizzata ed erogata attraverso la struttura formativa aziendale. Dall’altra parte, l’attività formativa privata potrà avvenire anche mediante la collaborazione con un ente già esistente, interessato ad accogliere presso la propria sede il CdF IRC nascente. Di conseguenza, il Legale Rappresentante della struttura ospitante può anche non essere un socio/istruttore IRC. La struttura ospitante deve favorire l’attività del CdF IRC in un rapporto di reciproca collaborazione e di esclusiva, ovvero non può ospitare altri CdF IRC, anche se aventi abilitazioni diverse (in tal caso il CdF esistente può richiedere l’abilitazione in un’altra disciplina base, previo aggiornamento del proprio organico e trasmissione della necessaria documentazione). Infine, la personalità giuridica è richiesta nell’ambito dell’accreditamento a livello regionale, per i CdF interessati all’erogazione della formazione per i non sanitari (c.d. laici) nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Per richiedere l’apertura di un CdF è necessario disporre da subito di un Direttore di corso?

  • Il CdF deve avere al suo interno un Direttore di corso per ciascuna tipologia dei corsi che eroga/intende erogare. Al fine di facilitare la costituzione dei centri di formazione, è possibile richiederne l’apertura anche in assenza di un Direttore. Fino ad autosufficienza, il Direttore di corso potrà provenire da un altro CdF.

Chi valuta e approva la richiesta di apertura di un CdF IRC?

La domanda di apertura di un CdF deve essere accompagnata dal parere favorevole del Referente del GR/I di futura appartenenza e dal parere del Comitato Formazione. La delibera d’istituzione di un CdF spetta al Consiglio Direttivo IRC, dopo valutazione della documentazione trasmessa.

Il CdF deve osservare soltanto le norme contenute nel Regolamento dei Corsi IRC?

  • Un CdF senza personalità giuridica autonoma, di conseguenza ospitato all’interno di un ente terzo (ad esempio, azienda pubblica o privata, associazione, ODV, ecc.) è tenuto ad adeguarsi, oltre alle norme interne a IRC, alle disposizioni e regolamenti propri dell’azienda/ente a cui fa riferimento.
  • La formazione è normata per legge (a livello nazionale e regionale). Il CdF deve uniformarsi alle relative indicazioni e osservare le disposizioni normative in materia.

Come identificare un CdF IRC?

  • Il CdF è autorizzato all’utilizzo della dicitura “Centro di Formazione IRC” e, in comodato d’uso gratuito e per tutta la durata della propria attività nell’ambito della Rete Formativa IRC, del logo “Centro di Formazione IRC”, di proprietà dell’associazione Italian Resuscitation Council.
  • Il logo CdF IRC” identifica il centro, la sua denominazione e il numero di identificazione con il quale il CdF è registrato all’interno del Database Corsi IRC.
  • Il CdF IRC si impegna a proteggere i loghi dell’associazione e a segnalare prontamente alla Segreteria IRC eventuali violazioni, abusi e usi impropri.